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PUBBLICITÀ INDIRETTA

Un’altra distinzione che è opportuno fare è quella tra pubblicità indiretta e pubblicità occulta.

La pubblicità indiretta è quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. Ad esempio film nei quali gli attori usano un computer col marchio della casa produttrice bene in evidenza, o si recano in centri o istituti dei quali si riconoscano bene le insegne. La legislazione italiana vieta la pubblicità indiretta che possa generare confusione, e rende lecita la pubblicità che non causi incertezze.

 

PUBBLICITÀ OCCULTA

Si usa il termine di pubblicità occulta quando questa avviene in modo non palese e quindi il termine assume una forte connotazione negativa. Si pensi nell’inserimento di determinati prodotti o marchi famosi all’interno di un contesto narrativo o rappresentativo senza che essi vengano comunicati attraverso un vero spot pubblicitario. In tal modo il consumatore riceve l’informazione promozionale quasi senza rendersene conto e ciò può influenzare indebitamente le sue abitudini o scelte economiche. La pubblicità all'interno di film è la più comune: spesso in molte scene si vedono marchi di famose auto, sigarette, vestiario etc. che assumono così la forma di pubblicità occulta. La legislazione italiana vieta categoricamente la pubblicità occulta in televisione.

 

L’ORGANO DI VIGILANZA

L'organo a cui compete la vigilanza e il potere d'intervento (nonché investigativo e di accertamento) è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può anche disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, in casi di particolare urgenza. Una volta accertata la scorrettezza della pratica commerciale, l'autorità può farla cessare e applicare le relative sanzioni (variabili da 5.000 a 500.000 euro). Ulteriori sanzioni, inoltre, sono previste nel caso in cui le sue delibere non vengano rispettate. Il consumatore che ritiene di essere stato vittima di una pratica commerciale ingannevole o aggressiva può scrivere all’AGCM (Piazza G. Verdi 6/a, 00198, Roma) per segnalare casi di pratiche commerciali dubbie. L’Autorità ha messo a disposizione anche un call center (numero verde 800166661) che gli utenti possono utilizzare non solo per effettuare segnalazioni ma anche per ricevere approfondimenti in materia. Il cittadino può anche chiedere assistenza alle Associazioni dei Consumatori che valuteranno le segnalazioni da inoltrare all’Autorità.


RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Italia recepisce la direttiva dell'11 maggio 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulle pratiche commerciali sleali. Le nuove norme sono  in vigore dal 21 settembre 2007.
Dal 29 aprile 2005 è in vigore la legge numero 49 del 6 aprile 2005 contenente le modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, numero 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, che sanziona chi promuove prodotti i cui requisiti non rispondono alla realtà. Per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del consumo, che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme relative alla disciplina del consumo.


 

[1] Art.20 Codice del Consumo; [2] Art.21 Codice del Consumo; [3] Art.24 Codice del Consumo; Ricerche a cura dalla Dott.ssa Michela FELLACO