Get Adobe Flash player
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi523
mod_vvisit_counterIeri1099
mod_vvisit_counterSettimana2714
mod_vvisit_counterMese14643
mod_vvisit_counterTotale4024011

Oggi è il 21 Nov 2024
Fade Iterator



Meteo settimanale Colleferro



COVID-19, Disposto fondo di solidarietà per i Comuni da destinare alla spesa alimentare per le persone in

730

difficoltà: Pubblicato il dpcm 28 marzo 2020 che anticipa la scadenza di maggio per destinare il fondo ai Comuni.

Al fondo (4.3 miliardi) si aggiungono 400 milioni disposti da un'ordinanza dalla Protezione Civile destinata alle persone in difficoltà per fare acquisti con buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari.

Le risorse saranno disponibili dalla prossima settimana per tutti i Comuni, ripartite in proporzione alla popolazione residente, ed i Comuni dovranno farsene carico diventando i “terminali di riferimento” sul territorio Nazionale per chi, causa il blocco delle attività lavorative, non ha più mezzi economici sufficienti per le spese alimentari.

♦ Il dpcm si compone di 11 articoli e 4 allegati di 2 blocchi cadauno, Colleferro è incluso in allegato 3.2 pagina 331 rigo 71: (vedi dpcm e allegati in fondo alla pagina)

 

Art. 1: Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020
Art. 2: Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020
Art. 3: Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
Art. 4: Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna
Art. 5: Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2
Art. 6: Disposizioni per il comune di Mappano
Art. 7: Accantonamento per l'anno 2020
Art. 8: Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni
Art. 9: Compensazioni finanziarie per l'anno 2020
Art. 10: Erogazioni di risorse per l'anno 2020
Art. 11: Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

Art. 1
Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 il Fondo di solidarietà comunale è composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
2. Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) è predetto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.

Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all'art. 7, comma 2 del presente decreto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88. Tale importo è integrato di euro 332.031.465,41
derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 5, di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo
di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente decreto - determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l'anno 2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 è riportato nell'allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 2.

Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro è ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.
2. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 2, è attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5.

Art. 6
Disposizioni per il comune di Mappano

1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 a tale ente locale è calcolata rideterminando la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.

Art. 7
Accantonamento per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarietà comunale.
2. L'accantonamento di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.
3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2020 e l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato è destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8
Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 6, è riportata nell'allegato 4, colonna 1.
2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, è ripartito come riportato nell'allegato 4, colonna 2.
3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna
3.
4. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4.
5. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato nell'allegato 4, colonna 5. In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Art. 9
Compensazioni finanziarie per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 8, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10
Erogazioni di risorse per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 11
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2020 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 5, o derivanti dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2020. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 28 marzo 2020 

Vedi e scarica il nuovo dpcm del 28 marzo 2020

All.1.1 All.1.2 All.2.1 All.2.2 All.3.1 All.3.2 All.4.1 All.4.2

 

Nuovo modulo di autocertificazione per circolare

Nuovo modulo di autocertificazione in versione editabile