Rivalutazione pensioni 2015
Il MEF ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso il nuovo tasso di rivalutazione delle pensioni, il dato che interessa milioni di pensionati viene aggiornato con cadenza annuale dal Ministero di Economia e Finanza, ed ha un valore di tipo "previsionale" per le pensioni del nuovo anno, e definitivo per quelle dell'anno appena trascorso.
- il nuovo tasso di rivalutazione "previsionale" calcolato per le pensioni del 2015 è dello 0,3%;
- il tasso consuntivo finale per le pensioni del 2014 è per contro di 1,1% invece di 1,2% applicato nel corso dell'anno;
In sostanza nel 2014 si è percepito più del "dovuto", una differenza di pochi euro in tutto l'anno, per amore di precisione comunque vediamo le conseguenze pratiche che il meccanismo comporta per i consumatori:
- Il tasso previsionale calcolato lo scorso anno per le pensioni 2014 era di 1,2%, poiché il dato consuntivo è sceso a 1,1%, ne consegue che la differenza di -0,1% esistente tra la perequazione provvisoria di inizio anno, e quella consuntiva accertata a fine anno dovrà essere compensata scalando il maggior importo erogato dal nuovo dovuto.
- Prendiamo come esempio un pensionato che nel 2013 percepiva 988,14 euro e per effetto della perequazione a 1,2%, ha ottenuto nel 2014 una mensilità "secca" di 1.000,00 euro, poiché con la perequazione consuntiva di 1,1%, avrebbe dovuto avere 999,01 euro/mese, il "maggior importo" percepito è stato di 0,99 euro/mese ovvero un "surplus" totale di 12,85 euro/anno lordi nelle 13 mensilità.
- Il valore della pensione su cui dovrà ricalcolare l'aumento dello 0,3% previsto dal MEF per il 2015 pertanto, non è sui 1.000,00 euro percepiti nel 2014, bensì sui 999,01 euro consuntivi che avrebbe dovuto avere, calcolo che nell'ipotesi di assegno considerato porta il nuovo importo della pensione 2015 a 1.002,01 euro.
- Analogamente il trattamento di pensione "minima" fissata inizialmente per il 2014 in 501,38 euro, cui fanno riferimento le fasce di adeguamento superiori, si dovrebbe riallineare a 500,88 euro, per assestarsi a 502,38 euro per il 2015.
♦ Indicizzazione delle pensioni
◊ I calcoli con le rivalutazioni appena esposte tuttavia si applicano integralmente solo alle pensioni più basse (minori o uguali a 3 volte il minimo), su quelle più elevate infatti l'intervento della Riforma Fornero ha limitando la rivalutazione che ora riguarda solo una parte della pensione e non più il 100% come avveniva in precedenza, con una percentuale peraltro decrescente con l'aumentare della rata, insomma più è alto l'assegno meno viene rivalutato.
◊ Un ulteriore elemento di confusione sulle percentuali di rivalutazione del 2014 inoltre si è creato poiché l'INPS ha applicato le norme previste dall’art. 12 del Ddl che all'epoca era approdato in Parlamento, norme successivamente corrette dal comma 483 dell’articolo unico della manovra, che avendo apportato ulteriori variazioni rispetto a quelle applicate, occorrerà compensare dal 2015.
◊ La differenza tra le percentuali dell'assegno pensionistico rivalutati dall'INPS nel 2014 e quelli finali introdotti dal comma 483 da applicare dal 2015 sono:
% di rivalutazione della pensione in rapporto alla minima |
Applicata 2014 |
Effettiva da 2015 |
Variazione: |
Entro 1.502,64 euro (entro 3 volte il minimo) |
100% |
100% |
- |
Tra 1.502,64 e 2.003,52 euro (da 3 a 4 volte il minimo) |
90% |
95% |
+ 5 punti % |
Tra 2.003,52 e 2.504,40 euro (da 4 a 5 volte il minimo) |
75% |
75% |
- |
Tra 2.504,40 e 3.005,28 euro (da 5 a 6 volte il minimo) |
50% |
50% |
- |
Oltre 3.005,28 euro (oltre 6 volte il trattamento minimo) |
50% |
45% |
- 5 punti % |
Ne deriva che gli assegni pensionistici compresi fra 3 e 4 volte il minimo, e quelli superiori a 6 volte il minimo, vanno corretti aggiungendo alla perequazione, anche il tasso di rivalutazione ricalcolato sulle nuove percentuali della pensione su cui aggiornare il valore dell'assegno stesso.
◊ In particolare, l'effetto della diversa percentuale dell'importo su cui applicare la perequazione comporta:
- un differenziale migliore per gli assegni compresi fra 3 e 4 volte il minimo che da 1,2% sul 90% dell'importo da rivalutare passa a 1.1% sul 95% dell'assegno stesso;
- un differenziale peggiore per gli assegni maggiori di 6 volte il minimo che da 1.2% sul 50% dell'importo da rivalutare passa a 1.1% sul 45% dell'assegno stesso;
- tale differenziale ha valore transitorio dovendo correggere le percentuali di rivalutazione "provvisorie" 2014 riallineandole al valore definitivo.
- Come abitualmente accade in queste occasioni, le cifre che nel 2014 sono state versate in eccedenza al dovuto per le successive variazioni, dovrebbero essere recuperate dall'INPS nei primi due mesi del 2015.
◊ Nella seguente ipotesi viene stimato l'aumento annuale lordo della pensione 2015 calcolato su pensioni il cui importo è pari ai valori di soglia mensili del 2014:
- Importo assegno mensile 2014: Rivalutazione pensione 2015 (lorda)
- 500,88 euro (valore di soglia): + 19,51 euro / anno (1,50 euro / mese)
- 1.001,76 euro (2 volte il minimo): + 39,03 euro / anno (3,00 euro / mese)
- 1.502,64 euro (3 volte il minimo): + 58,54 euro / anno (4,50 euro / mese)
- 2.003,52 euro (4 volte il minimo): + 74,24 euro / anno (5,71 euro / mese) Nota a
- 2.504,40 euro (5 volte il minimo): + 73,39 euro / anno (5,65 euro / mese)
- 3.005,28 euro (6 volte il minimo): + 58,89 euro / anno (4,53 euro / mese)
- 3.506,16 euro (7 volte il minimo): + 61,84 euro / anno (4,76 euro / mese) Nota b
- 4.007,04 euro (8 volte il minimo): + 70,67 euro / anno (5,44 euro / mese) Nota b
Nota a: L'effetto combinato della perequazione e dell'aumento della quota percentuale di pensione su cui calcolare il nuovo assegno, comporta che l'importo effettivamente erogato nel 2015 sarà leggermente più alto del valore indicato (che rappresenta il solo differenziale della perequazione).
Nota b: L'effetto combinato della perequazione e della riduzione della quota percentuale di pensione su cui calcolare il nuovo assegno, comporta che l'importo effettivamente erogato nel 2015 sarà leggermente minore al valore indicato (che rappresenta solo il differenziale della perequazione). Togliendo dalla cifra l'eccedenza erogata nel 2014 e recuperata dall'INPS nei primi mesi dell'anno inoltre, l'importo totale nei primi mesi del 2015 sarà inferiore al valore percepito nel 2014.