Nuovo regolamento per il rilascio della certificazione energetica degli edifici
Il 12 luglio 2013 entrerà in vigore il DPR 16/04/2013, n. 75 che riguarda i criteri di accreditamento necessari a rilasciare la
certificazione energetica degli edifici(1)
Il nuovo Regolamento definisce criteri e requisiti professionali atti ad assicurare la qualifica e l'indipendenza di tecnici e organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, le cui finalità sono definite dall'articolo n. 1 del DL stesso, servono a garantire l’applicazione omogenea delle norme sulla certificazione energetica degli edifici nel territorio nazionale.
Con riferimento all'articolo n. 2, comma 1 del nuovo Regolamento, l'attività di certificazione energetica potrà essere svolta da:
- a) tecnici abilitati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento;
- b) Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- c) organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
- d) società di servizi energetici (ESCO).
L’articolo 2 comma 3 del Regolamento prevede che i tecnici, iscritti all'ordine e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito di specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e pertanto riconosciuti come soggetti certificatori, senza necessità di ottenere attestati di frequenza a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
♦ Rispondono ai requisiti suddetti i tecnici in possesso dei titoli seguenti: requisiti richiesti dall'articolo 2 comma 3
L’articolo 2 comma 4 del Regolamento prevede inoltre che anche tecnici non iscritti all'ordine, purché in possesso di un attestato di frequenza, e con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sono altresì abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e pertanto riconosciuti come soggetti certificatori.
♦ Rispondono ai requisiti suddetti i tecnici in possesso dei titoli seguenti: requisiti richiesti dall'articolo 2 comma 4
In definitiva pertanto possono rilasciare certificazioni energetiche solo professionisti iscritti all'ordine e abilitati all'esercizio della professione, o professionisti non iscritti all'ordine, ma in possesso di un attestato di frequenza ad appositi corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, purché svolto con i requisiti minimi definiti nell'Allegato 1 del Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici).
Testo completo del DPR - Contenuti minimi del corso (allegato 1)
♦ Quanto consuma la tua casa? come per il settore auto, è un dato rilevante nelle compravendite e nelle locazioni, e come per un'auto, non ci si deve fermare al costo d' acquisto, ma occorre considerare "quanto consuma", ovvero quanto ci costa ogni anno la sua climatizzazione.
♦ Una casa "disperde" calore dalle superfici esterne con valori "tipici" normalmente inclusi nei seguenti range:
Areazione: 20% - 30%, Caldaia: 10% - 15%, Finestre: 20% - 25%, Pavimento/cantina: 5%-15%, Pareti esterne: 10% - 20%, Tetto/solaio: 25% - 30%
♦ Ridurre le dispersioni aiuta a contenere considerevolmente i consumi di energia per riscaldarla in inverno e raffrescarla in estate.
Tabella dei consumi energetici necessari per il riscaldamento invernale di edifici (EPh) associata alle classi energetiche (valori relativi alla zona climatica "E" , di 6 zone climatiche Italiane comprese da A a F)
Classe |
EPh (Kwh/m² anno) |
EPh (Kwh/m³ anno) |
A+ |
Eph < 14 |
Eph < 3 |
A |
14 Eph < 29 |
3 Eph < 6 |
B |
29 Eph < 58 |
6 Eph < 11 |
C |
58 Eph < 87 |
11 Eph < 27 |
D |
87 Eph < 116 |
27 Eph < 43 |
E |
116 Eph < 145 |
43 Eph < 54 |
F |
145 Eph < 175 |
54 Eph < 65 |
G |
Eph > 175 |
Eph > 65 |
Approfondisci il tema del Risparmio energetico nella casa
(1) "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27/06/2013, n. 149”.