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Cassazione contro Poste Italiane, I buoni fruttiferi vanno pagati per intero


Sentenza della cassazione contro Poste Italiane in merito agli interessi pagati sui buoni fruttiferi postali, per alcune serie infatti Poste rimborsa il 20% in meno del rendimento del buono, perché il valore indicato nel retro non è corrispondente al valore stabilito dal Decreto Ministeriale per la serie di riferimento.

La controversia si è determinata per un problema che Poste imputa a errori nella stampa dei titoli stessi, o degli impiegati che li hanno emessi all’epoca della sottoscrizione.

Il problema riguarda in modo particolare i BPF (Buoni Postali Fruttiferi) a termine delle serie N, O, P, AA, AB, AF.

I buoni della serie AF ad esempio, in base alle condizioni riportate sul retro degli stessi, “offrono” l’opportunità di ottenere a scadenza, il doppio (dopo 9 anni ½), o il triplo (dopo 14 anni), della somma investita alla sottoscrizione, o, se il buono è riscosso prima della scadenza, gli interessi lordi del buono ordinario ridotti di ½ punto.

I buoni emessi fino al 23 giugno 1997 garantivano tali condizioni, mentre le emissioni successive recependo le nuove indicazioni del Decreto Ministeriale riducevano gli interessi, ma per emettere i nuovi titoli usando i "vecchi" buoni pre-stampati ancora disponibili (Buoni quindi che mantenevano la “vecchia dicitura” stampata sul retro anche se non più valida), Poste Italiane doveva "adeguarli" alle nuove disposizioni apponendovi degli appositi bollini adesivi timbrati e siglati dall’addetto Postale per differenziare le nuove emissioni dalle precedenti, cosa che in alcuni casi non è stata fatta, col risultato che il risparmiatore acquistava un Buono Postale che non era rispondente alle caratteristiche indicate sullo stesso. All’epoca inoltre non esisteva l'obbligo informativo a carico dell’intermediario, per cui gli utenti potevano basarsi solo su quanto che era riportato sul titolo, scoprendo solo a scadenza che i rendimenti erano diversi.

Alle associazioni di consumatori intervenute sull’argomento, Poste Italiane rispondeva che il valore degli interessi dei buoni postali si doveva calcolare in base al Decreto Ministeriale della serie di riferimento e/o eventuali decreti di modifica successivi, e che le indicazioni del buono postale potevano non corrispondere a quelle effettive, Poste insomma ribadiva il “convincimento” che, non ha valore ciò che è scritto sul titolo, ma vale solo il periodo di emissione e il rendimento disciplinato dalla Cassa depositi e prestiti dello Stato per lo stesso periodo, rendimento che nel caso specifico differisce del 20% a discapito del risparmiatore.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenute in merito alla controversia tuttavia, hanno precisato che "la disciplina che regola il rapporto tra Poste Italiane e i sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi, si forma sulla base dei dati risultanti dal testo contenuto nei buoni di volta in volta acquistati", quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo, e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale che ne disponeva l’emissione, "deve risolversi dando prevalenza alle prime", inoltre il fatto che Poste Italiane restituisca interessi a condizioni diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore sin dall’atto dell’emissione del buono, "sono contrarie alla funzione stessa dei buoni postali".

Sullo stesso tenore si esprime anche l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), che nelle sue pronunce è costante nel ritenere che la liquidazione degl'interessi debba avvenire in base a quanto previsto nel titolo, smentendo così l'interpretazione di Poste Italiane.

Finalmente arriva una schiarita su questa intricata vicenda, commenta il Presidente Avv. Rocco SOFI, precisando che i Consumatori depositari di BPF che potrebbero avere, o che già hanno avuto un contenzioso con le Poste, prestino attenzione all’evolversi della vicenda, rivolgendosi per informazione alle associazioni dei consumatori che potranno assisterli a redimere la controversia.